Canali Minisiti ECM

Cassazione, spetta al medico dimostrare la sua diligenza

Medlex Redazione DottNet | 15/11/2017 19:32

L'attore non è tenuto a provare la colpa del medico: è quest''ultimo che deve dimostrare di aver agito con attenzione

Se il paziente lamenta la sussistenza di escoriazioni sulla bocca e il sanitario omette di eseguire delle indagini approfondite sulla loro causa, quest'ultimo può essere chiamato a rispondere dei danni cagionati da tale omissione. Si pensi, ad esempio, a quanto deciso dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 26517/2017 (clicca qui per scaricare la sentenza), che ha confermato la condanna al risarcimento dei danni da morte del paziente, inflitta a un medico dalla Corte d''appello sulla base della circostanza che il sanitario non aveva eseguito un esame istologico che, se invece fosse stato disposto, avrebbe permesso di accertare la sussistenza di una malattia tumorale molto prima di quanto effettivamente avvenuto.

Per la Corte, infatti, i giudici del merito hanno correttamente esaminato il problema del nesso di causalità tra la condotta ascritta al medico e la morte del paziente, peraltro escludendo qualsivoglia riduzione dell''obbligo risarcitorio connessa all''eventuale concorso, anche maggioritario, dei medici che erano intervenuti successivamente.

pubblicità


Onere della prova

Con riferimento all''accertamento della diligenza della condotta del medico, la Cassazione si è poi soffermata sulla ripartizione dell''onere della prova.
In particolare, i giudici hanno ricordato che, nella responsabilità medica, l'attore non è tenuto a provare la colpa del medico: è quest''ultimo, semmai, che deve dimostrare di aver agito con diligenza.
Nel caso di specie, il sanitario si lamentava del fatto che gli attori avevano depositato un referto istopatologico, che non era mai stato sottoscritto ma che era stato attribuito proprio a lui e che a un certo punto era sparito dagli atti.


Per la Corte, però, la circostanza che tale referto fosse presente o meno agli atti o che fosse o meno riferibile al convenuto non incide sulla posizione dei parenti del paziente defunto, che avevano il solo onere di allegare in giudizio la colpa del medico, mentre era quest''ultimo che avrebbe dovuto provare che tale colpa, in realtà, non sussisteva.
A tal fine, tuttavia, non era possibile limitarsi a disconoscere la sottoscrizione di quel referto istopatologico, con la conseguenza che la Corte d''appello ha correttamente omesso di approfondire l''indagine circa l''autenticità del documento.
Ora, quindi, con la totale conferma della condanna anche da parte della Cassazione, nulla potrà più salvare il medico dal risarcimento.

La sentenza

Fonte: studioCataldi

Commenti

Rispondi
Rispondi

I Correlati

Indagine Groupama, cresce l'importanza di altre figure

Il fondo immobiliare che realizzerà le case "spoke" le affiderà ai medici interessati in affitto o in leasing

A Roma gli Stati Generali Anaao Assomed della Formazione Specialistica: le proposte per salvare la formazione dei futuri medici e sanitari e scongiurare il collasso della sanità pubblica

Sondaggio Anaao: in servizio prestano fino a 50 ore a settimana, si sentono "tappabuchi" e il 97% chiede una riforma del sistema formativo

Ti potrebbero interessare

Secondo la Cassazione, la lesione psicologica cronica successiva a un intervento chirurgico mal riuscito, se accertata clinicamente, va ad aumentare la quota di danno biologico risarcibil: non scatta la personalizzazione consentita dal danno morale

Nell'ordinanza n. 5922/2024 la Cassazione ricorda le regole di riparto dell'onere probatorio qualora un soggetto invochi il risarcimento del danno da errore medico in ragione di un rapporto di natura contrattuale

La sentenza: assolto militare che rifiutò di indossarla, Matteo Bassetti consulente

I giudici si sono rifatti a una norma del ‘91 secondo la quale il medico in servizio di guardia deve rimanere a disposizione «per effettuare gli interventi domiciliari al livello territoriale che gli saranno richiesti

Ultime News

Indagine Groupama, cresce l'importanza di altre figure

La prevenzione visiva, non solo come mezzo di risparmio economico, ma come beneficio per tutte le fasce d'età, sin dai primi giorni di vita, diventa un pilastro essenziale

La proposta di legge di iniziativa dell’On. Roberto Pella è stata approvata il 28 maggio in Commissione Affari Sociali della Camera, ed è stata calendarizzata per la votazione in Aula

Il fondo immobiliare che realizzerà le case "spoke" le affiderà ai medici interessati in affitto o in leasing